EDILI (COOPERATIVE)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Ravenna


 

Data di Stipula: 31-01-2003
Inizio validita': 01-01-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Ravenna


Il 31 gennaio 2003 in Ravenna

tra:

- la Lega Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna, Settore Produzione e Lavoro;

- l'Associazione Generale Cooperative italiane, Settore produzione e Lavoro;

- La Confcooperative di Ravenna, Settore Produzione e Lavoro;

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL.

Alla presenza di una delegazione di lavoratori e dei Rappresentanti Sindacali Unitari (R.S.U.), si è convenuto la stipula del seguente accordo del Contratto Provinciale per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

Premessa

Tutto ciò premesso, le parti concordano il seguente Protocollo d'intesa. (Sommario)

A) Apprendistato

L'art. 4 del C.I.P. del 29.1.1998 viene modificato al 2° comma con "per un periodo massimo di 32 mesi".

Il 3° comma viene modificato con "il trattamento economico dell'apprendista non può essere inferiore a quello dell'operaio di 1° livello e non inferiore a quello di 2° per gli impiegati". (Sommario)

B) Classificazione dei lavoratori

L'art. 6 del C.I.P. del 29.1.1998 viene modificato al 3° comma con "verrà assegnata, in considerazione della responsabilità assunta, una indennità di incarico onnicomprensiva pari ad Euro 62,00 mensili con decorrenza 1.1.2003, frazionabili ad ora (: 173)". (Sommario)

C) Elemento Economico Territoriale

D) Misura dell'Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto sopra, l'E.E.T. di cui art. 6 del C.C.N.L., sarà corrisposto, con decorrenza 1.1.2003, in acconti mensili per quadri/impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla tabella seguente:

Qualifica

Paga base 01/03

EET 11%

8° liv. Q

1.283,34

141,17

7° liv. Q

1.078,00

118,58

7° liv.

1.078,00

118,58

6° liv.

924,00

101,64

5° liv.

785,41

86,40

4° liv.

700,70

77,08

3° liv.

651,95

71,71

2° liv.

585,21

64,37

1° liv.

513,34

56,47

In relazione a quanto sopra, l'E.E.T. di cui art. 6 del C.C.N.L., sarà corrisposto, a partire dall'1.1.2004, in acconti mensili per quadri/impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla tabella seguente:

Qualifica

Paga base 01/03

EET 14%

8° liv. Q

1.283,34

179,67

7° liv. Q

1.078,00

150,92

7° liv.

1.078,00

150,92

6° liv.

924,00

129,36

5° liv.

785,41

109,96

4° liv.

700,70

98,10

3° liv.

651,95

91,27

2° liv.

585,21

81,93

1° liv.

513,34

71,87

(Sommario)

E) Previdenza complementare (Cooperlavoro)

Nota a verbale

Le parti concordano che, avendo le Associazioni Private ed Artigiane avviato dall'1.10.2002 il Fondo Prevedil, alla cui adesione provvederà la medesima Cassa Edile e successivamente la raccolta dei relativi contributi, si stabilisce che, gli eventuali costi maggiori sostenuti da tale gestione in capo alla cassa edile, saranno oggetto di quantificazione delle parti in sede degli organi bilaterali e rimborsati alle imprese cooperative con modalità e criteri definiti con un successivo accordo delle parti. (Sommario)

F) Indennità Trasporto Casa-Lavoro

Le parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 20 del CIP 29.1.1998.

Il paragrafo b) del secondo comma è così sostituito

"in caso di mancanza del mezzo pubblico, in considerazione della particolare caratteristica del settore edile, l'azienda corrisponderà ai lavoratori un rimborso spese pari ad Euro 0,13 per ogni chilometro percorso a partire dal centro della località o frazione, in cui a sede l'abitazione abituale del lavoratore, al centro della località o frazione, in cui ha sede il luogo di lavoro con una franchigia di Km 3 + 3. Si precisa che i suddetti trattamenti non sono dovuti ai lavoratori stabilmente operanti nei centri fissi o centri operativi". (Sommario)

G) Trasferta

L'articolo 21 del CIP 29.1.1998 comma 1 paragrafo b) viene modificato:

b") l'indennità di trasferta è corrisposta per ogni giornata di lavoro, indipendentemente dalle ore effettuate fuori sede, a decorrere dall'1.1.2003 sarà oggetto delle seguenti variazioni:

da 20 Km a 25 Km da euro 1,94 ad euro 2,29
da 26 Km a 30 Km da euro 3,25 ad euro 3,84
da 31 Km a 40 Km da euro 5,37 ad euro 6,34
da 41 Km a 50 Km da euro 6,53 ad euro 7,71
oltre i 50 Km da euro 7,49 ad euro 8,84

(Sommario)

H) Contributi e versamenti alla Cassa Edile

Le parti concordano che a far data dall'1.1.2003 le aliquote saranno così modificate:

Titolo

Decorrenza

Carico azienda

Carico Lavoratore

Totale

Cassa Edile

1.1.2002

2,50%

0,50%

3,00%

Scuola Edile e Comitato Paritetico Terr.le

1.1.2002

1,20%

 

1,20%

A.P.E.O.

1.1.2003

6,50%

 

6,50%

A.P.E.S.  

Cessa a far data dall'1.1.2003

   
Oneri per Malattia ed Infortunio

1.1.2002

0,80%

 

0,80%

Diritti Sindacali, formazione e sicurezza

1.1.2002

0,25%

 

0,25%

Rappresentante Lavoratori Sicurezza Terr.le

1.1.2002

0,30%

 

0,30%

Nota a verbale

In relazione al contributo APEO le parti convengono quanto segue:

- La Cassa Edile è impegnata a far avere alle parti stipulanti, entro il mese di giugno 2003, i dati relativi all'andamento della gestione APEO. Tutto ciò per consentire alle parti stesse, congiuntamente alle altre associazioni imprenditoriali, verifiche e valutazioni circa la situazione finanziaria registrata nell'istituto con riguardo alle eventuali esigenze di equilibrio della gestione. (Sommario)

I) Decorrenza e durata

L'articolo 28 del C.I.P. 29.1.1998 è così sostituito:

"Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, fatto salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti, inoltre, confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente al Contratto provinciale del 29.1.1998 deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali e rimane in vigore sino al suo successivo rinnovo". (Sommario)