Edili (cooperative)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Ravenna
Data stipula: 29 gennaio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di ravenna


Sommario:

- Apprendistato

- Diritto allo studio

- Classificazione dei lavoratori

- Integrazione salariale

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Servizio mensa

- Trasporto casa lavoro

- Trasferta

- Contribuzioni varie alla Cassa Edile

- Decorrenza e durata

- Accordo tra le parti

- Insediamento della Commissione Paritetica

- Dichiarazione a verbale

 

 

Il 29.1.1998 in Ravenna

tra

- la Lega Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna, Settore Produzione e Lavoro;

- l'Associazione Generale Cooperative Italiane, Settore Produzione e Lavoro;

- la CONFCOOPERATIVE di Ravenna, Settore Produzione e Lavoro;

e

- la FILLEA - CGIL;

- la FILCA - CISL;

- la FENEAL - UIL;

alla presenza di una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali delle Cooperative del Settore, si è convenuto la stipula del presente contratto provinciale per i lavoratori delle Cooperative Edili che integra gli accordi provinciali del 9.6.1989 e 30.9.1994.

Apprendistato

L'art. 4 del C.I.P. del 9.6.1989 è sostituito con il seguente:

"La durata dell'apprendistato è limitata ad un periodo di 24 mesi. Il trattamento economico dell'apprendista è pari a quello dell'operaio di 1° livello, ivi compresi le indennità di malattia ed i trattamenti di integrazione salariale, che in mancanza di intervento dell'INPS verranno riconosciuti dall'impresa nella misura corrispondente a quanto allo stesso lavoratore verrebbe erogato dall'INPS se si trattasse di operaio".

Art. 5 - Diritto allo studio

Aggiungere un 3° comma: "Dall'1.4.1994 il contributo è sospeso a tempo indeterminato".

Art. 6 - Classificazione dei lavoratori

Viene aggiunto il seguente comma: "Ai lavoratori che svolgono un ruolo produttivo in cantiere, inquadrati al 4° livello operai (par. 136.5) che, per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi, coordinano gruppi di operai nell'esecuzione di fasi lavorative e l'attività produttiva in un cantiere di limitata complessità, prendendo anche parte all'esecuzione stessa del lavoro, verrà assegnata, in considerazione della responsabilità assunta, una indennità di funzione pari a lire 70.000 mensili (lire 80.000 dall'1.1.1999) onnicomprensiva frazionabili ad ora (: 173). Detta indennità sarà attribuita a seguito di un incarico specifico e cesserà con lo scadere dello stesso e/o col passaggio a livelli superiori.

Con l'entrata in vigore di detta norma, vengono assorbite, fino a concorrenza, analoghe indennità corrisposte a tale titolo a livello aziendale".

Art. 7 - Integrazione salariale

Introdurre un 1° comma: "Nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo di CIG ordinaria e maltempo, le aziende anticiperanno mensilmente l'importo di spettanza dell'INPS".

Art. 8 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

È così sostituito: "Indennità territoriale di settore e premio di produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 31.12.1997, come precisati nella tabella seguente, comprensivi ad assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti salariali di miglior favore previsti dai contratti aziendali o somme erogate allo stesso titolo a livello aziendale".

 

Livello

P.P. e I.T.S. in vigore al 31.12.1997

8

443.225

7

404.789

6

350.586

5

291.655

4

264.127

3

246.047

2

223.006

1

197.590

Art. 9 - Elemento economico territoriale

Le parti convengono di istituire l'elemento economico territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui agli artt. 52, 81, 6 lett. D del C.C.N.L. Cooperative Produzione e Lavoro del 6 luglio 1995, nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisata nella tabella annessa al presente articolo. L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del migliore andamento complessivo del settore della provincia di Ravenna nell'anno precedente, assumendo per base di raffronto il 1996, in quanto i dati completi più recenti a disposizione all'atto della stipula del presente contratto si riferiscono a tale anno.

Una Commissione paritetica sindacale appositamente costituita, nel corso di una riunione da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno, valuterà la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti indicatori:

1. andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile e dal ricorso all'integrazione salariale;

2. andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;

3. andamento del fenomeno infortunistico del settore a livello provinciale.

Dal 1° gennaio di ogni anno, per la vigenza del presente contratto, un importo corrispondente all'E.E.T. verrà erogato mensilmente a titolo di acconto.

In considerazione del carattere innovativo dell'erogazione di cui trattasi, le parti conferiscono carattere sperimentale alla prima fase di applicazione della presente norma; pertanto la struttura dell'E.E.T. potrà essere modificata in occasione della verifica fissata al giugno 1998 sulla base delle esperienze maturate.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Misure dell'elemento economico territoriale

 

Livelli

Parametri

Importi mensili

8

250

129.594

7

210

108.859

6

180

93.308

5

152

79.312

4

136,5

70.758

3

127

65.834

2

114

59.095

1

100

51.834 + 4.000 (EAR)

Clausola di salvaguardia

Qualora intervengano in sede nazionale modificazioni applicative dell'Istituto trattato, le parti si adegueranno per importo, modalità e decorrenza.

Art. 17 - Servizio mensa

Sostituire il 2° comma dell'art. 16 del C.I.P. del 9.6.1989 con:

"Il lavoratore contribuirà con una somma pari al 15% del costo del pasto con decorrenza 1.1.1999".

Art. 19 - Trasporto casa lavoro

Il comma b) dell'art. 18 C.I.P. del 9.6.1989 e successive modificazioni del 30.9.1994 è così sostituito: "dall'1.1.1999 il valore di lire 240 viene elevato a lire 250 per ogni chilometro".

Art. 20 - Trasferta

Il comma b) dell'art. 18 C.I.P. 9.6.1989 e successive modificazioni del 30.9.1994 è così sostituito: "l'indennità di trasferta è corrisposta per ogni giornata di lavoro, indipendentemente dalle ore effettuate fuori sede, a decorrere dal1'1.1.1998, nella misura di:

 

- da 20 Km a 25 Km

L. 3.750

- da 26 Km a 30 Km

L. 6.300

- da 31 Km a 40 Km

L. 10.400

- da 41 Km a 50 Km

L. 12.650

- oltre i 50 Km

L.14.500

Le parti concordano che tale indennità potrà essere soggetta a verifica annuale a partire dall'1.1.1999.

Art. 25 - Contribuzioni varie alla Cassa Edile

Il 1° comma è così modificato:

"Dall'1.1.1998 i contributi alla Cassa Edile per i vari fondi sono stabiliti nelle seguenti misure:

   

- contributo per la gestione Cassa Edile

3,00% di cui 0,50% a carico del lavoratore

- contributo per la Scuola Edile

1,00%

- contributo per gratifiche, malattie ed infortuni

1,00% di cui 0,20% di spettanza C.T.P.

- contributo A.P.E. (anzianità professionale Edile)

7,00%

- contributo A.P.E. straordinaria

2,00%

- contributo diritti sindacali

0,25%

Relativamente al contributo per l'Anzianità Professionale Edile, nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile a quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 Legge 341/95, si concorda che le imprese cooperative per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale all'INPS, come individuate dall'art. 29 Legge 341, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'INPS) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente tenuto conto degli effetti determinati dalla presente disposizione sull'andamento economico della gestione. Allo scopo le parti concordano di incontrarsi entro la prima decade di dicembre di ogni anno per stabilire la misura dello sgravio relativa all'anno successivo.

Le imprese cooperative mensilmente, ove riscontrino di rientrare nelle condizioni per fruire dello sgravio, applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni e alle documentazioni da produrre da parte delle imprese atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio".

Norma transitoria dell'art. 25

Per il 1998 lo sgravio sul contributo A.P.E. è fissato in un punto percentuale (1%) e pertanto le imprese, in presenza di diritto allo sgravio verseranno un contributo A.P.E. pari al 6%.

Art. 26 - Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1998 ed avrà durata fino al 31.12.2001.

Le parti concordano di provvedere alla stesura definitiva entro il mese di marzo 1998.

Accordo tra le parti

Per gli adempimenti di cui all'art. 9 del Contratto Provinciale 29.1.1998 si stabilisce che la Commissione deputata a valutare l'andamento economico del settore ai fini del riconoscimento dell'elemento economico territoriale è composta dai signori: G.M., L.C., G.L., C.R., G.C., U.S..

La Commissione ha potere deliberante ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; nella sua prima riunione, che si svolgerà immediatamente dopo la firma del presente accordo, elegge il presidente che resta in carica per tutta la durata del contratto.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la sostituzione dei singoli membri della Commissione occorre l'assenso di tutte le parti contraenti.

Insediamento della Commissione Paritetica

Il 30.1.1998 a seguito della stipula dell'accordo allegato al C.I.P., sottoscritto in data odierna, si riunisce la Commissione prevista dall'art. 9 del contratto medesimo.

La Commissione è legalmente costituita.

Si procede alla nomina del Presidente.

Dichiarazione congiunta

1. Le parti, preso atto di quanto previsto dall'Accordo nazionale 10 aprile 1997 in riferimento alla costituzione di un Fondo Nazionale per la Previdenza Complementare ed al graduale superamento dell'A.P.E. straordinaria, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le condizioni giuridiche della sua fattibilità, un Fondo Provinciale, che possa garantire ai lavoratori pensionandi una integrazione delle prestazioni per A.P.E. straordinaria, ed eventualmente incrementare le potenzialità del Fondo Nazionale, qualora l'emanando regolamento attuativo di tale Fondo preveda che la Cassa Edile funga da sportello per la raccolta dei fondi.

2. Le parti, riconosciuta l'importanza della valorizzazione professionale nel settore edile ed avendo in provincia una struttura (la Scuola Edile), che svolge una funzione altamente qualificata, si impegnano, tramite rappresentanti in seno al C.d.A. della Scuola Edile, a creare le condizioni affinché il personale occupato che frequenta i corsi non abbia nessun danno economico. Si conviene che a tali lavoratori sia corrisposta una retribuzione corrispondente pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di lavoro, esclusi gli elementi accessori (esempio indennità di trasferta, casa e lavoro, ecc.).

Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni Sindacali

Fondo provinciale di previdenza e prestazioni sociali (Premio Fedeltà)

1. FILLEA, FILCA, FENEAL valutando con estrema attenzione e preoccupazione l'evolversi dell'istituto A.P.E.S. negli anni a venire ritengono opportuno sottoporre alle Associazioni cooperative una proposta che tiene conto dell'evoluzione di detto istituto.

2. Al fine di mitigare la riduzione economica della prestazione A.P.E.S., per i lavoratori che difficilmente otterranno benefici economici dalla neo costituenda previdenza integrativa, riteniamo necessario creare una prestazione provinciale con il relativo fondo che dia una risposta economica alla riduzione A.P.E.S. prevista dal contratto nazionale.

La prestazione dovrà essere a termine, con una vigenza che si può stimare nell'ordine di circa quindici anni. Per potere accedere alla prestazione bisogna vantare nei prossimi 15 anni una anzianità da 10 a 25 anni nel settore edile.

L'anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli accantonamenti percepiti in provincia di Ravenna. I lavoratori che andranno in pensione in tale periodo, per ogni anno matureranno un importo rapportato alla gratifica natalizia percepita.

La prestazione sarà corrisposta interamente per primi 8 anni.

Dal 2005 fino alla cancellazione della prestazione, l'erogazione sarà ridotta in percentuale.

Per l'alimentazione di detta erogazione, il neo costituendo fondo verrà alimentato con una aliquota da stabilire fra le parti.