Edili (cooperative)
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Mantova
Data stipula: 4 maggio 1998
Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 28 febbraio 2001 Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di mantova |
Sommario:
VERBALE DI ACCORDO
- Osservatorio
- Attrezzi di lavoro
- Indennità spese trasporto
- Trasferta operai
- Elemento economico territoriale
- Decorrenza e durata
- Allegato
PROTOCOLLO
- Carenza malattia
- Norma premiale
Il 4.5.1998 presso la sede del Collegio costruttori Edili della provincia di Mantova
tra
- il Collegio Costruttori Edili di Mantova;
- l'Associazione Lombarda Coop. Prod. Lav. di Mantova;
- l'Unione Mantovana Cooperative di Mantova;
e
- la FILLEA - CGIL di Mantova;
- la FILCA - CISL di Mantova;
- la FeNEAL - UIL di Mantova;
premesso
- che le parti stipulanti intendono contenere per quanto possibile le difficoltà finanziarie del settore;
considerata
- la situazione generale della gestione della Cassa Operai Edili della provincia di Mantova, che evidenzia un andamento patrimoniale positivo;
vista
- la richiesta, contenuta nella piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale, con la quale le organizzazioni sindacali hanno chiesto di rivedere e migliorare i trattamenti relativi all'assistenza dei lavoratori edili a carico della C.O.E.;
hanno concordato quanto segue.
Verbale di Accordo
Il 23.4.1998 presso la sede del Collegio Costruttori Edili della provincia di Mantova
tra
- il Collegio Costruttori Edili di Mantova;
- l'Associazione Lombarda Coop. Prod. Lav. di Mantova;
- l'Unione Mantovana Cooperative di Mantova;
e
- la FILLEA - CGIL di Mantova;
- la FILCA - CISL di Mantova;
- la FeNEAL - UIL di Mantova;
si sono incontrati per esaminare le richieste, contenute nella piattaforma per il rinnovo dell'accordo provinciale integrativo.
Dopo ampia e cordiale discussione, le parti hanno concordato quanto segue:
1. Osservatorio
Al fine di monitorare l'andamento del settore e raccogliere i dati più significativi, le parti costituiranno, entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo, un "Osservatorio Territoriale di settore", gestito dalla Cassa Edili della provincia di Mantova.
Ad esso dovranno pervenire tutti i dati e le informazioni utili per una migliore conoscenza dell'andamento del settore a livello locale.
L'Osservatorio, oltre ai dati già oggi rilevati e disponibili presso la C.O.E. e gli altri enti paritetici, ricercherà e raccoglierà, utilizzando le fonti più opportune, informazioni relative a:
- le opere cantierabili;
- l'assegnazione delle opere pubbliche;
- la segmentazione del mercato edilizio;
- le concessioni edilizie rilasciate dai Comuni della provincia di Mantova.
L'Osservatorio, che fornirà semestralmente in via sperimentale alle parti sociali i dati aggregati, raccolti come sopra, sarà formato da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
2. Attrezzi di lavoro
Qualora le imprese non provvedano alla consegna (fornitura) diretta ed al rinnovo degli attrezzi di lavoro agli operai dipendenti, le stesse rilasceranno un buono acquisto, da utilizzarsi esclusivamente presso negozi specializzati per l'acquisizione degli attrezzi stessi. Gli importi massimi annui del buono acquisto, in relazione alle varietà delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle mansioni assegnate alle diverse qualifiche, sono così fissati:
|
Qualifiche |
Importi |
|
Operai comuni |
50.000 |
|
Operai 4° liv. - Op. specializzati - Op. qualificati |
120.000 |
Il buono acquisto verrà fornito nel mese di maggio di ogni anno e/o all'atto dell'assunzione, una volta superato il periodo di prova.
Resta naturalmente inteso che gli operai, che beneficeranno di tale buono acquisto, dovranno presentarsi in cantiere muniti di tutti i normali attrezzi necessari alle mansioni attribuite.
3. Indennità spese trasporto
Il presente articolo regola le fattispecie relative all'indennità giornaliera per le spese di trasporto, che viene riconosciuta all'operaio per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro.
A partire dal 1° maggio 1998 si stabilisce che l'indennità suddetta viene stabilita in base alle seguenti fasce, rispetto alla distanza chilometrica misurata dall'abitazione del lavoratore al proprio luogo di lavoro.
Gli importi giornalieri vengono determinati secondo le seguenti tabelle:
Tabella A
|
Con uso di mezzo proprio | ||
|
Fascia |
Distanza |
Importo |
|
n. 1 |
fino a 7 Km |
2.500 |
|
n. 2 |
da 7 a 15 Km |
4.000 |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia n. 1 | ||
|
n. 3 |
da 15 a 25 Km |
10% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1 e 2 | ||
|
n. 4 |
da 25 a 35 Km |
13% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1, 2 e 3 | ||
|
n. 5 |
oltre 35 Km |
18% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1, 2, 3 e 4 | ||
Tabella B
|
Con uso (totale, parziale o promiscuo) di mezzo aziendale o messo a disposizione dall'impresa | ||
|
Fascia |
Distanza |
Importo |
|
n. 1 |
fino a 7 Km |
2.500 |
|
n. 2 |
da 7 a 15 Km |
2.500 |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia n. 1 | ||
|
n. 3 |
da 15 a 25 Km |
7% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1 e 2 | ||
|
n. 4 |
da 25 a 35 Km |
9% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1, 2 e 3 | ||
|
n. 5 |
oltre 35 Km |
13% |
|
Con annullamento di quanto previsto alla fascia nn. 1, 2, 3 e 4 | ||
Norme applicative
Le percentuali, di cui alle fasce n. 3, n. 4 e n. 5 delle tabelle sopra riportate, sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. A.N.C.E. e del punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L. Cooperative (paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza) ed assorbono, fino a concorrenza, eventuali diversi trattamenti già riconosciuti dalle imprese ai lavoratori, che si trovano nelle condizioni qui previste.
L'indennità corrispondente alla fascia n. 1 della tabella A compete a tutti i lavoratori.
In relazione a quanto sopra disciplinato, le parti concordano che sono fatte salve le eventuali condizioni contrattuali di miglior favore aziendalmente e/o individualmente già esistenti.
Ai lavoratori che, per motivi di servizio, siano impossibilitati a rientrare nella propria abitazione, verrà corrisposta, in aggiunta all'importo della fascia n. 1 della tabella A, una somma di lire 20.000 giornaliere.
Le indennità di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono il rimborso delle spese di trasporto, previste dall'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995 dell'A.N.C.E. e dall'art. 61 del C.C.N.L. 6.7.1995 delle Cooperative.
Ai soli lavoratori stabilmente occupati nell'attività di prefabbricazione di elementi in c.a. presso stabilimenti fissi, ai quali si applichino i contratti nazionali per il settore edile, l'indennità spese trasporto, di cui al presente articolo, verrà riconosciuta secondo la tabella che le parti si impegnano a concordare entro la data del 15 maggio 1998. Resta inteso che la presente norma applicativa non troverà attuazione per i lavoratori parzialmente e/o momentaneamente impiegati nei cantieri edili.
Le indennità di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono, sempre dall'1.5.1998, quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dell'Accordo provinciale integrativo del 19.10.1989, che sono pertanto aboliti.
4. Trasferta operai
A partire dal 1° maggio 1998, giusto quanto previsto, in tema di trasferta, dai C.C.N.L. A.N.C.E. (art. 22) e Lega delle Cooperative (art. 61) ed in sintonia con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 314 del 2.9.1997, al personale operaio, comandato a prestare la propria opera in cantieri situati al di fuori dei confini territoriali del comune di riferimento, verranno corrisposti, a titolo di diaria, i compensi, di seguito elencati, variabili in funzione della distanza chilometrica.
Per comune di riferimento si intende il comune ove ha luogo l'assunzione ovvero, se non diversamente specificato dalla lettera di assunzione, il comune in cui ha sede legale l'impresa assuntrice.
In riferimento a quanto disposto dal terzo comma degli artt. 22 (A.N.C.E.) e 61 (Cooperative), per gli addetti ad attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo ovvero ad altri stabilimenti od impianti, per comune di riferimento si intende il comune ove è collocato lo stabilimento o l'impianto.
Gli importi dell'indennità di trasferta vengono stabiliti in base alle fasce, riferite alla distanza chilometrica misurata dai confini territoriali del comune di riferimento, come sopra definito, al luogo di lavoro.
Tali importi giornalieri sono i seguenti:
|
Fascia |
Distanza |
Importo |
|
n. 1 |
fino a 7 Km |
3% |
|
n. 2 |
da 7 a 15 Km |
4% |
|
n. 3 |
oltre 15 Km |
15% |
Norme applicative
Le percentuali, di cui alle fasce n. 1, n. 2 e n. 3 delle tabelle sopra riportate, sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. A.N.C.E. e del punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L. Cooperative (paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza) ed assorbono, fino a concorrenza, eventuali diversi trattamenti già riconosciuti dalle imprese ai lavoratori, che si trovano nelle condizioni qui previste.
In relazione a quanto sopra disciplinato, le parti concordano che sono fatte salve le eventuali condizioni contrattuali di miglior favore aziendalmente e/o individualmente già esistenti.
Al lavoratore, comandato a prestare la propria opera in cantieri situati oltre i confini territoriali del comune di riferimento, gli importi, previsti dalle tabelle A e B dell'articolo "Indennità spese trasporto", saranno ridotti di lire 2.500 giornaliere.
Nel caso di trasferte superiori a 15 Km, tutti gli importi, previsti dall'articolo "Indennità spese trasporto", non competono.
Per il personale impiegatizio la presente regolamentazione annulla e sostituisce quella prevista dall'art. 57 del vigente C.C.N.L. A.N.C.E..
Nel caso in cui il lavoratore, su esplicita richiesta della Direzione aziendale, pernotti nella località della trasferta, gli sarà riconosciuta, in luogo degli importi indicati nella tabella sopra riportata, una diaria giornaliera di lire 22.000.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della trasferta è stata definita sulla base del D.Lgs. 314/97 e delle disposizioni contrattuali contenute nei vigenti C.C.N.L. A.N.C.E. e Cooperative. Pertanto, nel caso in cui si venisse a modificare, in tutto o in parte, la disciplina sopra richiamata, le parti stesse si incontreranno per esaminare il nuovo quadro di riferimento ed eventualmente aggiornare la presente regolamentazione.
Nota a verbale.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 maggio p.v. per definire la disciplina della trasferta per il personale con qualifica impiegatizia, alla luce di quanto previsto in materia dai vigenti C.C.N.L. A.N.C.E. e Cooperative.
5. Elemento economico territoriale
- Visto l'art. 2 della Legge 23.5.1997 n. 135;
- tenuto conto degli accordi sottoscritti dalle Organizzazioni nazionali datoriali con le Organizzazioni nazionali FILLEA CGIL, FILCA CISL, e FENEAL UIL;
- vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8.10.1997 e le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6.11.1996 n. 213;
- ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata all'andamento del settore nel territorio ed ai suoi risultati;
ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1. l'andamento del settore nel territorio di competenza verrà determinato dall'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nell'allegato al presente contratto integrativo, del quale forma parte integrante e, in relazione agli stessi, si stabiliranno le eventuali misure dell'elemento economico territoriale previsto dai C.C.N.L. del comparto;
2. la prima verifica dell'andamento degli indicatori avverrà entro il 30 novembre 1998, sempre secondo le modalità contemplate dall'allegato; si determinerà così l'ammontare dell'elemento economico territoriale a valere per l'anno 1999; analoga procedura verrà seguita per tutti gli anni di vigenza del presente accordo (v. successivo punto 5);
3. in attesa di questa prima verifica, viene riconosciuta, dalla data odierna, un'anticipazione come da tabelle c) e d) dell'allegato, da riassorbire nell'entità dell'elemento economico territoriale, che si andrà a determinare dopo la prima verifica;
4. laddove la prima verifica dell'escursione dei parametri risultasse negativa, nulla verrà riconosciuto in termini di incremento salariale, mentre nella stessa sede, sarà determinata una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, calcolata in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri misurate come in precedenza, che resterà in vigore sino alla successiva verifica;
5. tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo territoriale, si conviene che le successive verifiche verranno effettuate alle seguenti scadenze:
- entro il 30 novembre 1999;
- entro il 30 novembre 2000.
In tali circostanze l'entità dell'elemento economico territoriale sarà determinata, di volta in volta, in relazione all'escursione dei parametri economici avvenuta nel periodo precedente, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e delle tabelle a) e b) del protocollo allegato;
6. quando, in occasione di una verifica periodica che succeda ad un'altra di esito positivo, si dovessero registrare, nell'escursione dei parametri economici, variazioni di segno negativo, la quota di elemento economico territoriale in precedenza stabilita, verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.
Clausole varie
Le parti si danno atto che l'E.E.T. di cui sopra per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nei vigenti C.C.N.L. per gli addetti all'industria edile delle imprese aderenti all'A.N.C.E. ed alla Lega delle Cooperative, in base ai quali sarà corrisposto.
A fronte di eventi anomali, non previsti e non prevedibili, di eccezionale rilevanza, è data facoltà a ciascuna delle parti firmatarie di richiedere uno specifico incontro per valutare le implicazioni occupazionali che le mutate situazioni del settore potrebbero avere sugli indicatori concordati.
Le parti hanno inteso definire qui consensualmente l'importo del premio spettante, la cui incidenza sui singoli istituti è quella prevista dai rispettivi C.C.N.L.; peraltro detto E.E.T. non avrà alcuna, ulteriore incidenza sul trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti, ex art. 2120 C.C., secondo comma, intendono espressamente escluderne l'imputazione.
Le parti si danno atto che l'erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva, previsto dal Protocollo del 23.7.1993 e dal D.L. 14.6.1996 n. 318 e 24.9.1996 n. 499.
In conformità a quanto disposto dai rispettivi C.C.N.L., l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fissati negli importi di cui agli artt. 3 e 25 dell'Accordo integrativo provinciale del 7.10.1987.
6. Decorrenza e durata
Il presente accordo, che annulla e sostituisce ogni precedente per quanto qui espressamente trattato, ha una durata di n. 4 anni, con decorrenza dall'1.3.1998 e scadenza al 28.2.2001; sono fatte salve le diverse decorrenze degli artt. 3 e 4.
In relazione alle modifiche intervenute, sia a livello normativo che a seguito della stipula dei C.C.N.L. e del presente accordo, le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica di lavoro, incaricata di apportare al testo dell'A.P.I. del 19.10.1989 i necessari adeguamenti.
Sarà posto a carico della C.O.E. la stampa e diffusione gratuita del testo dell'A.P.I. aggiornato come sopra indicato.
Allegato n. 1 al verbale d'Accordo 23 aprile 1998
L'elemento economico territoriale sarà determinato, tenendo conto per la provincia di Mantova, dei seguenti indicatori:
1. numero medio operai iscritti alla C.O.E. della provincia di Mantova;
2. numero di ore medie complessivamente denunciate dalle imprese per gli operai iscritti alla C.O.E. della provincia di Mantova.
Gli importi dell'E.E.T. saranno calcolati con riferimento agli indici di cui sopra e saranno differenziati secondo le categorie di appartenenza dei singoli lavoratori.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di indeterminabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati raggiunti.
N.B.
I dati degli indicatori sopra individuati fanno riferimento all'anno Cassa Edili (1° ottobre - 30 settembre).
Modalità di calcolo
L'E.E.T. sarà correlato per il 50% all'indicatore n. 1 e per il restante 50% all'indicatore n. 2, come di seguito specificato.
Indicatore n. 1
Con il primo parametro, si intende valutare la media degli operai iscritti alla C.O.E. nel periodo 1° ottobre - 30 settembre di ogni anno, rapportandola all'analogo periodo dell'anno precedente. Per il 1998 il valore di riferimento è quindi costituito dal valore 2.626 (media iscritti nel periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997).
L'elaborazione della tabella di riferimento, di seguito riportata, ha tenuto ovviamente conto della situazione di fatto, verificatasi negli ultimi anni nella nostra provincia, che ha purtroppo registrato un costante decremento dei lavoratori del settore, con conseguente calo degli iscritti alla C.O.E..
Gli importi contenuti nella tabella sono riferiti ad un lavoratore di 3° livello e saranno riparametrati.
Tabella A)
|
Fasce |
E.E.T. mensile |
E.E.T. orario |
|
da e oltre - 25,1% |
Nessuna erogazione |
Nessuna erogazione |
|
Da - 15,1% a - 25% |
30.000 |
173,41 |
|
Da + 5% a - 15% |
36.000 |
208,09 |
Indicatore n. 2
Per quanto riguarda il secondo indicatore (numero di ore medie complessivamente denunciate dalle imprese per gli operai iscritti alla C.O.E. della provincia di Mantova), l'E.E.T. sarà determinato secondo la seguente tabella:
Tabella B)
|
Fasce |
E.E.T. mensile |
E.E.T. orario |
|
fino a 79 ore medie |
nessuna erogazione |
Nessuna erogazione |
|
Da 80 a 99 ore medie |
30.000 |
173,41 |
|
Da 100 a 119 ore medie |
32.500 |
187,86 |
|
Da 120 a 160 ore medie |
35.000 |
202,31 |
Modalità di erogazione
Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno entro il 30 novembre dell'anno precedente, sulla base delle variazioni degli indicatori riscontrate; le parti redigeranno apposito processo verbale.
L'E.E.T. sarà corrisposto per tutte le ore retribuite, con la sola esclusione delle festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Norma applicativa
Per tutto quanto sopra esposto le parti, avendo analizzato compiutamente i dati degli indicatori, nonché l'andamento tendenziale degli stessi, hanno stabilito la misura dell'acconto dell'elemento economico territoriale, che sarà erogata per l'anno 1998 a partire dalla retribuzione del mese di marzo come da tabella sottoriportata:
Tabella C) prevista per il C.C.N.L. A.N.C.E
|
Operai |
Importi | |
|
E.E.T. mensile |
E.E.T. orario | |
|
Op. 4° livello |
59.231 |
342,38 |
|
Op. 3° livello |
55.000 |
317,92 |
|
Op. 2° livello |
49.500 |
286,13 |
|
Op. 1° livello |
42.308 |
244,55 |
|
Discontinui |
55.000 |
317,92 |
|
Altri autisti |
49.500 |
286,13 |
|
Custodi, guardiani, portinai, ecc. |
38.077 |
220,10 |
.
Tabella D) prevista per il C.C.N.L. A.N.C.E.
|
Impiegati - Livelli |
Importi E.E.T. mensile |
|
7° |
84.615 |
|
6° |
76.154 |
|
5° |
63.462 |
|
4° |
59.231 |
|
3° |
55.000 |
|
2° |
49.500 |
|
1° |
42.308 |
Tabella E) prevista per il C.C.N.L. Cooperative
|
Livelli |
Importi | |
|
E.E.T. mensile |
E.E.T. orario | |
|
8° |
108.267 |
- |
|
7° |
90.945 |
525,69 |
|
6° |
77.953 |
450,69 |
|
5° |
66.260 |
383,00 |
|
4° |
59.114 |
341,70 |
|
3° |
55.000 |
317,92 |
|
2° |
49.370 |
285,38 |
|
1° |
43.307 |
250,33 |
I lavoratori, che prestano la loro opera a part-time, riceveranno una somma proporzionale all'orario prestato.
Norma interpretativa
La somma di lire 20.000 giornaliere, riconosciuta dall'art. 3 "Indennità spese trasporto" del verbale di Accordo del 23.4.1998 ai lavoratori che, su esplicita richiesta della direzione aziendale, siano impossibilitati a rientrare nella propria abitazione, non compete nel caso in cui sia riconosciuta la diaria giornaliera di lire 22.000, prevista dall'art. 4 "Trasferta" del verbale sopra citato.
Protocollo
1. Carenza malattia
In riferimento a quanto previsto dal protocollo aggiuntivo "B" dall'art. 17 dell'A.P.I. 19.10.1989 e successive modifiche di cui al verbale di Accordo del 16.6.1995, le parti hanno convenuto quanto segue.
A partire dal 1° maggio 1998 la Cassa Operai Edili riconoscerà a titolo di assistenza ai lavoratori non in prova assenti dal lavoro per malattia non continuativa di durata superiore ai tre giorni e non superiore ai sette un trattamento economico giornaliero, per i primi tre giorni dell'evento morboso, ottenuto moltiplicando quanto segue:
- numero di ore giornaliere relative all'orario contrattuale vigente al momento del verificarsi dell'evento morboso;
- quota oraria, nella misura del 50% della retribuzione costituita da minimo di paga base, dall'indennità territoriale e dall'indennità di contingenza ed E.E.T..
Ciascun lavoratore potrà usufruire di tale assistenza erogata dalla Cassa Edile per un numero massimo di 2 eventi morbosi nell'arco di vigenza del presente protocollo.
Tale regolamentazione avrà carattere sperimentale per la durata di anni uno con scadenza al 30 aprile 1999; le parti si incontreranno un mese prima di tale data per valutare la conferma e/o gli adeguamenti necessari della assistenza di cui sopra con particolare riferimento al costo sostenuto dalla C.O.E..
Resta inteso che da tale regolamentazione non dovranno scaturire in nessun caso oneri aggiuntivi per le imprese.
2. Norma premiale
La Cassa Operai Edili della provincia di Mantova riconoscerà alle imprese iscritte alla stessa da almeno tre anni, uno sgravio contributivo, in un'unica soluzione annuale nella misura del 4% dell'ammontare complessivo dei contributi versati per i propri lavoratori nel periodo 1° ottobre 1997 ed il 30 settembre 1998, a condizione che la media ore aziendale (totale ore denunciate diviso il numero medio degli operai) sia superiore a 1.800 ore annue nel periodo sopra richiamato.
Lo sgravio contributivo sarà comunicato dalla C.O.E. alle singole imprese entro il 31.12.1998; le stesse potranno portarlo in deduzione con il versamento relativo al mese di gennaio 1999.
Tale norma avrà carattere sperimentale della durata di anni uno; nel corso dell'incontro, di cui al precedente punto 1, le parti effettueranno una verifica congiunta della sperimentazione, con particolare riferimento al costo sostenuto dalla C.O.E. per tale norma premiale.