Edili (cooperative)

Contratto integrativo provinciale di lavoro al C.C.N.L. 6 luglio 1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini di Forlì-Cesena
Data stipula: 29 maggio 1998

Contratto territoriale per la provincia di Cesena


Sommario:

- Sistemi di concertazione ed informazione
- Diritti sindacali
- Sistema di riscossione dei contributi sindacali
- Quota di adesione contrattuale
- Appalti e subappalti
- Classificazione dei lavoratori
- Trattamento economico del capi squadra e dei capi cantiere
- Orario di lavoro
- Sospensione e riduzione di lavoro
- Riposi annui
- Trattamento economico dei riposi annui
- Ferie
- Trattamento economico delle ferie
- Indennità territoriale di settore
- Premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Indennità per lavori speciali
- Indennità di guida
- Indumenti di lavoro
- Controlli sanitari
- Servizio mensa
- Trasferte operai
- Trasferte impiegati e quadri
- Autisti e conduttori di mezzi aziendali
- Accantonamento alla Cassa Edile e relative erogazioni
- Contribuzioni varie alla Cassa Edile
- Comitato tecnico paritetico per le controversie
- Anzianità professionale edile
- Comitato territoriale prevenzione

Il 29 maggio 1998 in Forlì,

tra

- A.G.C.I. Federazione territoriale di Forlì, Cesena e Rimini;

- CONFCOOPERATIVE di Forlì-Cesena;

- LEGACOOP di Forlì-Cesena;

e

- FENEAL-UIL di Forlì e Cesena;

- FILCA-CISL di Forlì-Cesena;

- FILLEA-CGIL di Forlì e Cesena.

Viene stipulato il presente contratto integrativo del C.C.N.L. 6 luglio 1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini da valere per la Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 1 - Sistemi di concertazione ed informazione

Le parti si impegnano ad applicare integralmente quanto previsto dall'art. 3, lettera A (livello territoriale) e lettera B, punti 1 e 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

Esse convengono, inoltre, di istituire per la provincia di Forlì-Cesena, a supporto del sistema di concertazione ed informazione, un Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro e degli appalti. A tal fine, le parti si incontreranno entro il 30 settembre 1998 per definire le caratteristiche, le finalità ed i programmi del suddetto Osservatorio. (Sommario)

Art. 2 - Diritti sindacali

Si demanda al livello nazionale l'individuazione di iniziative legislative mirate al riconoscimento del cantiere edile quale unità produttiva ai fini dell'applicazione della legge 20/5/1970 n. 300, con contestuale mutualizzazione dei permessi retribuiti spettanti alle RSU di cantiere. (Sommario)

Art. 3 - Sistema di riscossione dei contributi sindacali

Le parti contraenti prevedono la facoltà degli operai di cedere alle OO.SS. territoriali dei lavoratori, quali contributi sindacali, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

La Cassa Edile dal 1° ottobre 1998 opera la trattenuta previo rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.

Il modulo di delega è predisposto delle organizzazioni territoriali dei lavoratori.

La delega cessa di avere efficacia con effetto dall'inizio del mese successivo con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione del medesimo alla Cassa Edile della Cooperazione.

Le parti, con specifico successivo accordo, stabiliranno le modalità necessarie alla applicazione del presente articolo.

Per l'affidamento del servizio alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì sarà stipulata apposita convenzione tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, le Associazioni Cooperative e la Cassa Edile medesima in conformità ai criteri sopra indicati.

Con tale convenzione le OO.SS. dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra. (Sommario)

Art. 4 - Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale territoriale prevista dall'art. 74, commi terzo e quarto, del C.C.N.L. viene confermata nelle seguenti misure:

- 0,10% per gli operai iscritti alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente integrativo;

- 0,30% per gli operai non iscritti ai sindacati medesimi.

L'importo si calcola su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e gratifica natalizia, tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché di quelle retribuite per ferie, festività e riposi annui.

La quota di adesione contrattuale dovrà essere trattenuta mensilmente a tutti i lavoratori operai e versata dalla cooperativa con la stessa periodicità alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì. (Sommario)

Art. 5 - Appalti e subappalti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del C.C.N.L., la cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di imprese specializzate per lavorazioni particolari che, per dimensioni o tecnologia, non è in grado di eseguire.

Per i lavori di:

a) carpenteria in legno e ferro;

b) esecuzione di intonaci a scagliola;

c) fornitura e posa in opera di pavimenti;

d) fornitura e posa in opera di rivestimenti;

la cooperativa appaltante dovrà segnalare alle OO.SS. territoriali, utilizzando lo schema di lettera allegato, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la cessione in subappalto e la denominazione dell'impresa esecutrice, nonché la località di esecuzione dei lavori.

Salvo il caso che si tratti di subappalti affidati a cooperative aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del presente accordo, per ognuna delle suddette lavorazioni è consentito un solo contratto di subappalto per ogni cantiere. Eventuali deroghe saranno concordate in sede aziendale con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali, in presenza di particolari situazioni produttive e/o organizzative, purché con ciò non si abbiano riflessi negativi sui livelli occupazionali della cooperativa appaltante.

Le imprese esecutrici dei lavori di cui ai punti a), b), c) e d) utilizzando lo schema allegato, dovranno dichiarare:

1) di essere regolarmente costituite ed iscritte alla Cassa Edile;

2) di rispettare i contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché le norme previste in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, di igiene, prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

3) di rispettare l'orario di lavoro di cantiere effettuato dalla cooperativa appaltante;

4) di disporre dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

Alla impresa subappaltatrice è consentito di utilizzare anche le attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio impianti di sollevamento, impianti di betonaggio, etc...).

Schema di lettera da redigere dalla cooperativa appaltante

_______________, lì_____________

 

Spettabili

OO.SS. territoriali dei lavoratori

..................................

..................................

..................................

LL.II.

 

Oggetto: Cessione di lavori in subappalto

La scrivente cooperativa ................................. con sede in ................. via ............ agli effetti della disciplina degli appalti e subappalti di cui al vigente contratto integrativo provinciale, comunica di avere affidato in sub appalto alla ditta ..................... con sede in ............... via ..............., l'esecuzione dei seguenti lavori ..................................   da eseguirsi nel cantiere sito in ............... via ................

Distinti saluti.

La Cooperativa

............................

timbro e firma

 

Schema di dichiarazione da rilasciare dalla impresa subappaltatrice

..............., lì .............

 

Spettabile

Cooperativa ___________________

_______________________________

_______________________________

 

La sottoscritta impresa _________________ con sede in _____________ via _______________ visto il contratto di subappalto stipulato con la vostra cooperativa, riguardante l'esecuzione dei seguenti lavori _______________________________ da eseguirsi nel cantiere sito in _______________ via __________________ DICHIARA di essere regolarmente costituita ed iscritta alla Cassa Edile di ______________.

La Sottoscritta si impegna ad assicurare ai lavoratori da essa adibiti alle lavorazioni sopra indicate e per tutto il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a rispettare tutte le norme previste in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, di igiene, prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La sottoscritta dichiara, altresì, di disporre dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che saranno eseguiti durante l'orario di apertura del cantiere.

Distinti saluti.

 

L'impresa

_____________________

timbro e firma

(Sommario)

Art. 6 - Classificazione dei lavoratori

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 14 del C.C.N.L., rimane confermata la figura professionale del "muratore di 1° categoria" come intermedia tra l'operaio qualificato (livello 2°) e l'operaio specializzato (livello 3°).

A tale profilo professionale appartengono quei lavoratori che hanno capacità complessivamente superiori a quelle previste per l'operaio di 2° livello, ma inferiori a quelle richieste per l'operaio di 3° livello e che comunque siano in grado di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti all'operaio di 3° livello.

La retribuzione del muratore di l° categoria è così determinata:

a) Paga base vigente per l'operaio di 2° livello maggiorata del 50% della differenza esistente tra la stessa e quella vigente per l'operaio di 3° livello;

b) Indennità di contingenza calcolata secondo le modalità previste dall' art. 1 della legge 26/02/1986 n° 38 ed ammontante a lire 5.798,57 orarie;

c) Indennità territoriale di settore importo previsto dall'art. 16 del presente contratto.

d) Elemento economico territoriale - E.E.T. - importo previsto dall'art. 18 del presente contratto;

e) Elemento distinto della retribuzione - E.D.R. - importo di lire 115,61 orarie. (Sommario)

Art. 7 - Trattamento economico dei capi squadra e dei capi cantiere

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L., le parti ribadiscono che le figure professionali così dette "capo squadra" e "capo cantiere" trovano il loro inquadramento contrattuale nei vari livelli retributivi previsti dallo stesso C.C.N.L.. Si riconfermano, altresì, in cifra fissa "Ad personam" le indennità di capo squadra o di capo cantiere riconosciute dall'articolo 8 del contratto integrativo 14/07/1986 ai lavoratori che alla data del 30 giugno 1986 ricoprivano, non saltuariamente, gli incarichi di capo squadra o di capo cantiere. (Sommario)

Art. 8 - Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro settimanale è ripartito su cinque giorni  della settimana, dal lunedì al venerdì.

Al fine di consentire ai lavoratori una adeguata sosta per pausa pranzo, le parti stabiliscono che, tra la cessazione del lavoro mattutino e la ripresa pomeridiana, intercorra un intervallo di tempo non inferiore a 90 minuti, salvo diversi accordi intervenuti tra Cooperativa e R.S.U.

Per gli autisti dei mezzi di trasporto aziendale l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui essi prendono servizio al mezzo, su precisa disposizione aziendale, fino al deposito serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.

Per i lavoratori occupati nei lavori di asfaltatura e negli scavi profondi oltre 3,5 metri, le parti esamineranno in sede aziendale le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e, nel caso di comprovate particolari condizioni di disagio, potranno concordare pause retribuite. (Sommario)

Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le parti ribadiscono che, qualora ne ricorrano i presupposti, la Cooperativa é tenuta a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione della cassa integrazione guadagni.

Qualora la richiesta non fosse accolta per vizi procedurali oppure per motivi manifestamente dipendenti dalla volontà della Cooperativa, questa dovrà corrispondere in proprio l'importo perduto dai lavoratori.

I dati riguardanti l'intervento di CIG (periodi, ore, importi) sono da registrare a libro paga e sui prospetti paga.

Si conviene, inoltre, che la cooperativa fornisca alle OO.SS. territoriali informazione preventiva nel caso di ricorso alla CIG ordinaria dovuta a temporanea mancanza di lavoro. (Sommario)

Art. 10 - Riposi annui

In deroga a quanto stabilito dall'art. 46, comma 11, lettera b) e dall'art. 79, comma 13, del C.C.N.L., le parti concordano che l'orario di lavoro viene determinato in 35 ore settimanali per 10 (dieci) settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì successivo al 14 novembre di ciascun anno.

Il regime di orario sopra definito é finalizzato al godimento dei riposi e permessi annui previsti dagli articoli 46, comma 11, e 79, commi 12 e 13, del C.C.N.L..

Resta inteso che le eventuali ore residue, rispetto alla riduzione di orario complessivamente prevista dal C.C.N.L., verranno godute come permessi individuali.

Le parti convengono che, in sede aziendale, potranno essere concordate, per singoli cantieri, modalità di godimento dei riposi annui diverse da quelle sopra indicate in presenza di effettive e comprovate esigenze produttive. (Sommario)

Art. 11 - Trattamento economico dei riposi annui

A parziale deroga di quanto stabilito dagli articoli 46 e 58 del C.C.N.L., le parti concordano che le Cooperative provvedano al pagamento diretto ai lavoratori dei riposi annui, unitamente con la retribuzione del mese in cui gli stessi vengono usufruiti, corrispondendo gli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'articolo 64 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 12 - Ferie

Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, lettera i), le parti determinano i seguenti periodi di normale godimento delle ferie annuali:

a) due settimane collettive nel mese di agosto;

b) una terza settimana collettiva nel mese di agosto in aggiunta a quelle di cui alla lettera precedente oppure nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania;

c) un ulteriore periodo, previo accordo aziendale, potrà essere goduto collettivamente in occasione di iniziative sociali oppure in aggiunta alle ferie programmate nel mese di agosto o nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania.

Le giornate di ferie residue saranno godute individualmente, previo accordo con la Cooperativa, e comunque compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative della stessa.

Qualora il lavoratore non fosse in grado di usufruire di periodi di ferie programmati collettivamente, a causa di assenza dal lavoro con diritto al mantenimento del posto, la Cooperativa dovrà programmare uno o più periodi sostitutivi di ferie da godere entro e non oltre il 31 Marzo dell' anno successivo.

Resta in ogni caso salva la possibilità di raggiungere aziendalmente accordi diversi allo scopo di soddisfare accertate specifiche esigenze della Cooperativa e/o dei lavoratori.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso la stessa azienda spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/12 del periodo feriale intero per ogni mese di anzianità maturata presso l'azienda, considerando come mese intero un periodo pari ad almeno 16 giorni di calendario. (Sommario)

Art. 13 - Trattamento economico delle ferie

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L., le parti concordano che le Cooperative provvedano al pagamento diretto ai lavoratori operai delle giornate di ferie, unitamente con la retribuzione del mese in cui le stesse vengono godute, corrispondendo gli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 14 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore per gli operai viene consolidata nei seguenti importi mensili vigenti al 31 dicembre 1997:

8° livello

L. 431.480

7° livello

L. 354.795

6° livello

L. 306.840

5° livello

L. 256.030

4° livello

L. 231.380

3° livello (operaio specializzato)

L. 215.420

2° livello (muratore di 1.a categoria)

L. 205.215

2° livello (operaio qualificato)

L. 195.010

1° livello (operaio comune)

L. 172.590

(Sommario)

Art.15 - Premio di produzione

Il premio di produzione per gli impiegati ed i quadri viene consolidato nei seguenti importi mensili vigenti al 31 dicembre 1997:

8° livello

L. 431.480

7° livello

L. 354.795

6° livello

L. 306.840

5° livello

L. 256.030

4° livello

L. 231.380

3° livello

L. 183.460

2° livello

L. 167.930

1° livello

L. 151.090

(Sommario)

Art. 16 - Elemento economico territoriale

Le parti convengono di istituire, con decorrenza dal 1° Gennaio 1998, in attuazione degli articoli 6, paragrafo A, lettera d), 52 e 81 del CCNL 6 luglio 1995, per gli operai, gli impiegati ed i quadri, l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) nella misura del 7 (sette) per cento dei minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° Luglio 1997, come precisato nella tabella annessa al presente articolo.

L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella Provincia di Forlì-Cesena, assumendo come base di raffronto l'anno 1996.

Una commissione paritetica di esperti appositamente costituita, nel corso di una riunione da tenersi entro il 30 Giugno di ogni anno, valuterà la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti indicatori:

- numero delle ore complessive lavorate pro capite;

- rapporto complessivo ore lavorate/monte retribuzioni;

- andamento del fenomeno infortunistico;

- andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara per lavori pubblici nella Provincia di Forlì-Cesena in rapporto con quelli aggiudicati alle Cooperative aventi sede nella Provincia.

Dal 1° Gennaio di ogni anno, e per tutta la vigenza del presente integrativo, un importo corrispondente all'E.E.T., verrà erogato ai lavoratori in quote mensili a titolo di acconto, in attesa della conferma o variazione della misura dell'E.E.T. per l'anno in corso, in relazione agli andamenti degli indicatori di cui sopra.

Le quote mensili relative al periodo gennaio/maggio 1998 verranno erogate unitamente alla retribuzione del mese di maggio 1998.

In considerazione della natura sperimentale del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione dell'art. 2 del D.L. 25/03/1997 n° 67, convertito dalla Legge 23/05/1997 n° 135, le parti convengono di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno per valutare la conferma e/o l'aggiornamento degli indicatori, degli anni di riferimento e dei loro risultati.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 Luglio 1993 e dall'Art. 2 del D.L. n° 67/97 convertito dalla Legge n° 135/97.

Livello

Importo mensile

importo orario

137.725

 

115.689

 

99.162

573,19

84.288

487,21

75.198

434,67

69.964

404,42

2° muratore di prima cat.

66.383

383,72

62.803

363,02

55.090

318,44

(Sommario)

Art. 17 - Indennità per lavori speciali

Agli operai addetti alla lavorazione dell'asfalto, in via continuativa ovvero prevalente nell'arco della giornata, é dovuta una indennità nella misura del 13 (tredici) per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'Art. 64 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate in tale attività. (Sommario)

Art. 18 - Indennità di guida

A decorrere dal 1° maggio 1998, agli operai addetti alla guida dei mezzi aziendali di trasporto dei lavoratori, che espletano il servizio di guida in orario non retribuito, trasportando altro o altri lavoratori diretti a (o rientranti da) cantieri di lavoro operanti in regime di trasferta, è riconosciuta una indennità di guida determinata nel modo seguente:

- lire 3.000 per ogni viaggio oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km;

- lire 6.000 per ogni viaggio oltre i 50,000 Km e fino a 100,000 Km;

- lire 10.000 per ogni viaggio oltre i 100,000 Km.

Le distanze sono calcolate dal luogo di partenza del mezzo aziendale. (Sommario)

Art. 19 - Indumenti di lavoro

All'inizio della stagione invernale e di quella estiva, la cooperativa fornirà ai lavoratori operai, che abbiano maturato almeno un mese di servizio, un indumento da lavoro idoneo all'attività svolta; eventuali sostituzioni potranno avvenire anche durante l'anno dietro resa dell'usato.

Qualora la Cooperativa richieda che i dipendenti indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti forniti dalla Cooperativa esclusivamente per lo svolgimento della loro attività per conto della stessa. (Sommario)

Art. 20 - Controlli sanitari

Le spese relative ai controlli sanitari sono a carico della cooperativa.

Qualora la visita medica, disposta in applicazione delle normative vigenti, venga effettuata in orario di lavoro, la cooperativa garantirà al lavoratore il normale trattamento economico per il tempo necessario alla sua effettuazione. (Sommario)

Art. 21 - Servizio mensa

Qualora si verificassero le condizioni per l'attivazione di un servizio mensa, in sede aziendale le parti verificheranno gli strumenti esistenti e concorderanno le modalità di attuazione dello stesso, ponendo il 50% del costo a carico della Cooperativa.

Per i lavoratori, che non operano in regime di trasferta, occupati in cantieri o impianti ubicati in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione utilmente utilizzabili, in sede aziendale le parti potranno prevedere l'erogazione di una indennità sostitutiva. (Sommario)

Art. 22 - Trasferte operai

E' considerato lavoro in trasferta quello temporaneamente prestato in cantieri distanti più di 12,000 Km dal luogo di assunzione (sede legale, sede secondaria, cantiere, magazzino, impianto).

Ai lavoratori in trasferta compete il trattamento sotto indicato, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto la cooperativa rimborserà le spese nella misura di lire 300 al Km; tale importo sarà aggiornato all'inizio di ogni anno.

A decorrere dal 1° maggio 1998, i trattamenti di trasferta, che sostituiscono, in quanto migliorativi, quanto previsto dal comma secondo della lettera A dell'art. 61 del C.C.N.L., sono i seguenti:

1) Trasferte con rientro giornaliero

A) Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto ed erogazione di una indennità forfettaria giornaliera determinata nel modo seguente:

- lire 6.000 per trasferte in cantieri situati oltre i 15,000 Km e fino a 50,000 Km dal luogo di assunzione

- lire 9.000 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km dal luogo di assunzione

B) Erogazione di una indennità forfettaria giornaliera (con onere del pasto a carico del lavoratore) determinata nel modo seguente:

- lire 26.000 per trasferte in cantieri situati oltre i 15,000 Km e fino a 50,000 dal luogo di assunzione

- lire 29.000 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km dal luogo di assunzione

Le parti concordano che, ove possibile, venga privilegiato il trattamento previsto dalla lettera A), salvaguardando comunque l'omogeneità di trattamento di cantiere.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria ed il disagio che ne deriva è assorbito dal trattamento di trasferta sopra definito.

2) Trasferte in cantieri che non permettono il rientro giornaliero

Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto e/o alloggio ovvero vitto e/o alloggio fornito gratuitamente ed erogazione di una indennità forfettaria giornaliera (per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede) determinata nel modo seguente:

- lire 15.000 per trasferte con rientro in sede entro la settimana;

- lire 22.000 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana.

Le parti concordano che, ove possibile, nel caso di trasferte in cantieri che necessitano di almeno 90 minuti di viaggio per essere raggiunti, venga privilegiato il pernottamento rispetto al rientro giornaliero.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria; le ore (o frazioni) di viaggio dovranno però essere retribuite con gli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL.

3) Addetti ai trasporti

Per gli operai addetti ai trasporti, assegnati in permanenza a cantieri con regime di trasferta, vale il trattamento sopra indicato.

Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per vitto ed alloggio che siano stati costretti a sostenere per esigenze di servizio. (Sommario)

Art. 23 - Trasferte impiegati e quadri

A decorrere dal 1° Maggio 1998, agli impiegati e quadri comandati a prestare temporaneamente la loro opera al di fuori della sede di lavoro, nel caso di pernottamento fuori sede, compete il trattamento di trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, la cooperativa rimborserà le spese nella misura di lire 300 al Km; tale importo sarà aggiornato all'inizio di ogni anno.

Il trattamento di trasferta concordato, che sostituisce quello previsto per casi analoghi dall'art. 91 del c, è il seguente:

- lire 15.000 per trasferte con rientro in sede entro la settimana;

- lire 22.000 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria; le ore (o frazioni) di viaggio dovranno però essere retribuite con gli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 80 del CCNL, escludendo comunque il personale cui è riconosciuta l'indennità di cui all'art. 82 del C.C.N.L..

Per le missioni che non richiedono pernottamento fuori sede, resta confermato quanto previsto dall' art. 91, comma secondo, del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 24 - Autisti e conduttori di mezzi aziendali

A decorrere dal 1° gennaio 1999, i veicoli a motore della cooperativa saranno provvisti di polizza assicurativa che preveda la corresponsione di una indennità giornaliera, di almeno lire 50.000, per un massimo di 30 (trenta) giorni, a favore del conducente nel caso in cui al medesimo sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti della circolazione, nei quali il mezzo sia rimasto coinvolto durante la svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso di temporaneo ritiro o sospensione della patente di guida per veicoli a motore, in conseguenza di incidenti stradali o di infrazioni alle norme della circolazione commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la cooperativa dovrà utilizzare il lavoratore colpito dal provvedimento in mansioni che non abbisognino dell'uso della patente stessa, conservandogli per tutto il periodo la qualifica posseduta.

Resta inteso che, nel caso di colpa grave del lavoratore, la cooperativa potrà procedere a norma di legge o di contratto. (Sommario)

Art. 25 - Accantonamento alla cassa edile e relative erogazioni

In base ai contenuti del presente accordo ed a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L., le parti confermano che le Cooperative debbono accantonare alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì la sola percentuale del 10% relativa al trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia.

In occasione del Natale di ogni anno, la Cassa Edile procederà all'erogazione degli importi accantonati a titolo di gratifica natalizia nel periodo l° Ottobre - 30 Settembre antecedente la liquidazione stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni di cui all'art. 58 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 26 - Contribuzioni varie alla cassa edile

I contributi dovuti alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì sono stabiliti nelle misure e con le decorrenze seguenti:

A) Decorrenza 1° marzo 1998

- contributo per mutualizzazione della gratifica natalizia nei casi di malattia ed infortunio 0,80%;

- contributo per il Comitato Territoriale Paritetico CTP 0,20%.

B) Decorrenza 1° maggio 1998

- contributo per la gestione Cassa Edile 3,00% (di cui 0,50% a carico del lavoratore);

- contributo per Anzianità Professionale Edile - APE - 10,00%;

- contributo per Anzianità Professionale Edile Straordinaria - APES -3,00 %;

- contributo per l'Ente Scuola Edile 0,20%;

- quota nazionale di adesione contrattuale 0,15% a carico del lavoratore;

- quota territoriale di adesione contrattuale 0,10% e 0,30% a carico del lavoratore rispettivamente iscritto o non iscritto alle OO.SS. territoriali stipulanti il contratto integrativo.

Allo scopo di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile con quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 della legge n. 341/95, le parti concordano che le cooperative, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale, come individuate da disposizioni legislative e da interpretazioni INPS), usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura è così quantificata:

- 3 punti percentuali per il contributo APE;

- 1 punto percentuale per il contributo APES.

Le cooperative, mensilmente, ove riscontrino il rispetto delle condizioni per fruire dello sgravio, applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile, versando pertanto un contributo APE pari al 7,00% ed un contributo APES pari al 2,00%.

La Cassa Edile da parte sua provvederà, nell'ambito delle sue competenze e nell'arco di tempo che la stessa individuerà, a fare una verifica su quanto dichiarato e versato e, ove riscontrasse incongruità, comunicherà alla cooperativa la sospensione dello sgravio contributivo fino a quando non saranno rimosse le cause di impedimento, accettando i versamenti effettuati come semplici acconti sulle spettanze complessive.

Per le cooperative che non dimostrassero il possesso dei requisiti di cui sopra, rimane in vigore la contribuzione senza sgravio.

Su richiesta di una delle parti, queste si incontrano per una valutazione congiunta sulla adeguatezza delle contribuzioni di cui sopra e, se necessario, ne concordano le dovute variazioni. (Sommario)

Art. 27 - Comitato tecnico paritetico per le controversie

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L., è stato costituito il Comitato tecnico paritetico per le controversie avente carattere permanente per la esplicazione dei compiti ad esso demandati dal C.C.N.L..

Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre nominati dalle associazioni cooperative e tre nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Esso ha la propria sede presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì. (Sommario)

Art. 28 - Anzianita' professionale edile

Ferma restando la normativa contenuta nel regolamento dell'anzianità professionale edile (allegato D al C.C.N.L.), le parti concordano che, ai fini del computo del numero di ore utili alla maturazione della prestazione, vengano conteggiate nel biennio, in aggiunta a quelle previste dalle norme regolamentari nazionali, anche le ore di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria autorizzate annualmente dall'INPS a partire dalla 301.ma e fino alla 900.ma ora. Il periodo annuale di riferimento è quello compreso tra il 1° Ottobre ed il 30 Settembre dell'anno successivo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione per l'anzianità professionale edile, previste nel punto 3), primo comma, dell'allegato D al C.C.N.L., le parti auspicano che, in sede di rinnovo del C.C.N.L., in aggiunta alle ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, vengano conteggiate anche quelle di ferie godute. (Sommario)

Art. 29 - Comitato territoriale prevenzione (c.t.p.)

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L., è stato costituito il Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.) avente il compito di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro attuando iniziative in materia di informazione, formazione e consulenza.

Il C.T.P. è, inoltre, prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge.

il C.T.P. è dotato di un proprio regolamento ed è gestito da un Comitato composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti espressi pariteticamente dalle parti costituenti.

Esso ha la propria sede presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

Il C.T.P. è finanziato con un contributo a carico delle Cooperative pari allo 0,20% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L.. (Sommario)