Edili (cooperative)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini della Toscana
Data stipula: 9 aprile 1998

Inizio validità: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di arezzo


Sommario:

- Premessa

- Accordo di reciprocità (delle Casse Edili)

- Elemento economico territoriale regionale (per operai ed impiegati)

- Una tantum

- Indennità varie (Rinvio)

- Orario di lavoro

- Decorrenza e durata

- Protocollo d'intesa

- Mensa ed indennità sostitutiva

- Indennità di trasporto ed indennità attrezzi

 

Il 9 aprile 1998, in Firenze presso la sede dell'ARCPL TOSCANA/LEGACOOP

tra

- l'ARCPL TOSCANA/LEGACOOP;

- la Conf. Cooperative Regionale della Toscana;

- l'A.G.C.I. della Toscana;

e

le Organizzazioni Sindacali Regionali della:

- FILLEA CGIL;

- FILCA CISL;

- FENEAL UIL;

è stato stipulato l'accordo integrativo territoriale regionale al C.C.N.L. del 6.7.1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed affini operanti nella regione Toscana e per i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle stesse cooperative.

1) Premessa

(In allegato il protocollo d'intesa tra le parti del 19.1.1998).

2) Accordo di reciprocità (delle Casse Edili)

A fronte dell'accordo di reciprocità definito a livello nazionale tra le parti il 24.2.1998 si stabilisce di prevedere incontri specifici a livello regionale per esaminare l'applicazione operativa derivante dagli ambiti, dalle problematiche e dalle decisioni stabilite nella Commissione Nazionale Paritetica prevista dal citato accordo.

3) Elemento economico territoriale regionale (per operai ed impiegati)

In attuazione dell'art. 6 del C.C.N.L. 6.7.1995 e dell'Accordo 23.4.1997 viene istituito l'elemento economico territoriale regionale determinato sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo nazionale del 24.2.1998, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale regionale per l'anno 1998 le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della regione Toscana, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e delle coop.ve e dei lavoratori iscritti alle Casse Edili della regione e monte salari relativi;

- numero di ore complessivamente denunciate alle Casse Edili degli operai addetti;

- andamento complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella regione;

- andamento complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale regionale di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 6.7.1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi tabellari di paga e di stipendio a decorrere dall'1.4.1998.

Gli importi risultano essere i seguenti:

Livello

Importo mensile

Importo orario

137.725

-

115.689

-

99.162

573,19

84.288

487,92

75.198

434,68

69.964

404,42

62.803

363,03

55.090

318,44

 Le cifre relative alla I.T.S. ed al premio di produzione restano fissate nelle misure attualmente in vigore nelle singole realtà provinciali.

Le parti convengono sulla natura sperimentale del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione della Legge 135/1997 di cui in premessa, e di incontrarsi entro il mese di marzo di ogni anno, per tutta la vigenza del presente accordo integrativo, al fine di valutare od aggiornare l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, anche al fine della conferma o variazione dei parametri dell'elemento economico stesso.

4) Una tantum

Ai lavoratori in forza all'1.4.1998 viene corrisposta una erogazione "una tantum" proporzionalmente al rapporto di lavoro per il periodo 1.1.1998 - 31.3.1998, di lire 200.000 per i lavoratori inquadrati nei livelli contrattuali: 1°, 2°, 3° e 4° e di lire 300.000 per i lavoratori inquadrati nei livelli: 5°, 6°, 7° e 8°.

L'importo di cui sopra è escluso dal calcolo del T.F.R. e di ogni altro istituto contrattuale corrente o differito.

Le erogazioni avverranno con la corresponsione della mensilità di aprile 1998.

5) Mensa ed indennità sostitutiva, indennità sostitutiva di trasporto, indennità di trasferta

Si conviene di definire con le tabelle allegate i trattamenti di seguito espressi.

Vengono fatti salvi eventuali accordi aziendali, complessivamente di miglior favore, riguardanti le materie sopra indicate.

6) Orario di lavoro

In riferimento all'art. 46 comma 11 lettera b) del C.C.N.L. 6.7.1995 le parti concordano che le 40 ore di riduzione dell'orario di lavoro saranno godute collettivamente ed in un'unica soluzione nel periodo dicembre - gennaio di ogni anno.

7) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dall'1.4.1998 ed ha durata fino al 31.12.2001.

Protocollo di intesa

Il settore delle costruzioni ha attraversato e, anche se sono visibili alcuni segni di controtendenza, continua ad attraversare un periodo di crisi dovuta sia alle lentezze dell'apparato burocratico statale e locale relativo al comparto, sia perché su di esso si sono venuti a scaricare le difficoltà dell'intera economia con riduzione di investimenti pubblici e privati.

La perdurante crisi che ha avuto riflessi negativi sia per le imprese che per i lavoratori, peraltro non ha avuto conseguenze più pesanti anche per l'impegno profuso dalle parti nella corretta gestione delle relazioni industriali.

Il settore degli appalti pubblici insieme a quello residenziale del recupero e privato industriale-commerciale, resta uno dei punti sui quali intervenire per rilanciare il sistema delle costruzioni, anche se vi è ancora molto da fare per garantire la trasparenza delle procedure e una più diffusa regolarità negli adempimenti di legge e contrattuali.

Infatti i dati in possesso delle parti sociali confermano che è ancora troppo elevata la percentuale di imprese non toscane aggiudicatarie di gare di appalti sul nostro territorio, creando negative ripercussioni sulle imprese e sull'occupazione locale.

Con queste premesse le Organizzazioni Sindacali Confederali e le Organizzazioni Imprenditoriali hanno recentemente stipulato il "Protocollo di intesa tra la regione Toscana, le Associazioni Regionali degli Enti Locali e le Parti Sociali concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza degli appalti e per la lotta al lavoro nero", siglato il 20 ottobre 1997.

Tale protocollo scaturisce dalla comune valutazione che la mancata applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il non rispetto delle normative contrattuali e previdenziali e di quelle in materia di avviamento al lavoro, hanno sempre costruito il fondamento di quella concorrenza sleale che ha vanificato l'impegno per una diffusa cultura della legalità.

Le parti, con questo spirito e pur riconoscendo che all'interno delle realtà cooperative siano alti il rispetto dei diritti e dei doveri dei soci lavoratori e delle leggi, convengono di operare affinché questo protocollo trovi pratiche e previste concretizzazioni e si impegnano a vigilare perché tempi e modalità trovino puntuale applicazione.

Per quanto attiene alle questioni relative la "Sicurezza del lavoro e sul luogo di lavoro" le parti intendono mantenere al più alto livello l'attenzione su queste problematiche e ribadiscono la validità della esperienza di relazioni costruttive alla luce dei DD.Lgs. n. 626/94 e 494/96 che hanno prodotto la costituzione a livello della regione Toscana di un "Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" promosso da CGIL - CISL - UIL e LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE ed AGCI della Toscana.

Le parti concordano di operare attivamente in tale Ente e nel suo previsto "Comitato Tecnico di settore industriale" al fine di attuare iniziative di programmazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione e delle attività di formazione ed informazione alle cooperative ed ai soci e lavoratori di esse nonché ai delegati o responsabili della sicurezza.

Art. 4 - Mensa e indennità sostitutiva

(Parte operai)

L'indennità sostitutiva di mensa di cui agli Accordi integrativi provinciali 18.3.1981 e 26.7.1989 a decorrere dal 1° aprile 1998 sarà pari a lire 500 lorde, per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato; la suddetta indennità sarà elevata a lire 550 lorde, a decorrere dal 1° luglio 1998, e lire 700 lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il limite massimo di intervento delle imprese, per ogni pasto viene elevato a lire 6.000 a decorrere dal 1° aprile 1998, a lire 6.400 a decorrere dal 1° luglio 1998 e a lire 7.800 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(Parte impiegati)

L'indennità sostitutiva mensa per le categorie impiegatizie, di cui agli accordi sopra richiamati, viene elevata a lire 4.000 lorde per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a decorrere dal 1° aprile 1998, a lire 4.400 lorde a decorrere dal 1° luglio 1998 e a lire 5.600 lorde a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 5 - Indennità di trasporto e indennità attrezzi

L'indennità sostitutiva trasporto di cui all'Accordo integrativo provinciale 18.3.1981 (parte operai) a decorrere dal 1° aprile 1998 sarà pari a lire 100 lorde per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

Il trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro di cui all'Accordo integrativo provinciale 18.3.1981 viene abrogato a decorrere dal 1° aprile 1998, data dalla quale cesserà anche la corresponsione della relativa indennità; le Parti si danno atto che le condizioni di miglior favore complessivamente derivanti dal presente accordo hanno reso possibile l'assorbimento della indennità in questione nei confronti dei lavoratori che ne usufruivano.