Edili (cooperative)
Contratto integrativo regionale delle cooperative di produzione e lavoro
dell'edilizia e attività affini delle Marche
Data stipula: 25 febbraio
1999
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Inizio validità: 1 febbraio 1999 - Scadenza
normativa: 31 luglio 2001 |
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Casse edili
- Servizio
mensa
- Trasporto
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Trasferta
- E.E.T.
- Misura dell'Elemento
Economico Territoriale
- Decorrenza e
durata
- Verbale di accordo
Il 25 febbraio 1999 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche si sono incontrati:
per le Organizzazioni della Cooperazione:
- la LEGACOOP Marche;
- la CONFCOOPERATIVE Marche;
- l'AGCI Marche;
per le OO.SS.:
- la FILLEA CGIL;
- la FILCA CISL;
- la FENEAL UIL;
per discutere le richieste inviate dalle organizzazioni sindacali in merito alle proposte per il rinnovo del contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese dal settore dell'edilizia e attività affini delle Marche.
Dopo le discussioni di merito si è raggiunto il seguente accordo:
Premessa
Le parti hanno valutato l'andamento del settore delle costruzioni, che si caratterizza ormai da diversi anni da una crisi legata alla drastica riduzione degli investimenti in infrastrutture.
Tale situazione di difficoltà comune in tutto il territorio nazionale non ha risparmiato la regione Marche che risente dell'ingresso nel mercato di fenomeni di lavoro sommerso e di imprese irregolari che alterano il tessuto della concorrenza, innescando condizioni di disparità concorrenziale nei confronti di imprese regolarmente strutturate.
In tale contesto e tenendo conto dell'occasione di ripresa del settore per il fenomeno legato alla ricostruzione post-terremoto, le parti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo, si impegnano a favorire una seria politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti obbiettivi prioritari:
- Favorire la crescita occupazionale;
- Garantire il rispetto delle norme contrattuali e di legge:
- Sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza;
- Eliminare i fenomeni di lavoro nero e di concorrenza sleale;
- Valorizzare il ruolo degli enti bilaterali.
Le parti ribadiscono altresì l'importanza della cooperazione di produzione e lavoro nel settore delle costruzioni come concreta realtà di autogestione che, non perseguendo fini speculativi, svolge un ruolo importante sul terreno della partecipazione in una forma avanzata di democrazia industriale. In tale contesto ritengono che la legislazione regionale specifica per la cooperazione e l'azione più complessiva a sostegno del settore debbano essere rafforzate e qualificate a tutela della possibilità di sviluppo delle cooperative e dell'occupazione e per favorire la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro.
Art. 1 - Casse Edili
Si richiamano integralmente in proposito gli Artt. 73 e 74 del CCNL vigente, concordando di operare affinché nel territorio regionale si giunga quanto prima ad un sistema unico di casse edili gestito con la partecipazione di tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie dei CCNL e operanti nel settore delle Costruzioni della regione, in ragione della loro rappresentanza.
Tutto ciò al fine di evitare la frammentazione e non disperdere quel patrimonio di gestione che riconosce nelle prestazioni assistenziali e nei servizi resi dagli enti, uno strumento di gestione del contratto di lavoro ed il controllo del mercato del lavoro un settore frammentato come quello dell'edilizia. (Sommario)
Art. 2 - Servizio Mensa
Si conferma il contratto integrativo del 10 febbraio 1990, il quale prevede che il 75% del costo del pasto è a carico della cooperativa e si adegua la quota massima di partecipazione della cooperativa in £ 9.000 per ogni pasto.
L'indennità sostitutiva di mensa viene portata a £ 6.000 giornaliere. (Sommario)
Art. 3 - Trasporto
Agli operai per i quali la cooperativa non è in condizione di garantire il trasporto verrà corrisposta una indennità di trasporto casa - lavoro nelle seguenti misure:
£. 2000 giornaliere per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione fuori del comune ove è situato il cantiere di lavoro;
£. 1500 giornaliere per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione nello stesso comune ove è situato il cantiere di lavoro; (Sommario)
Art. 4 - Trasferta
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL, all'operaio comandato a prestare la sua opera in un cantiere diverso da quello di assunzione, spetta una diana giornaliera del 15% calcolato sulla retribuzione di fatto. (Sommario)
Art. 5 - E.E.T.
In attuazione del CCNL l'indennità territoriale di settore e il premio di produzione degli impiegati restano fermi negli importi stabiliti dal contratto integrativo regionale del 12 febbraio 1990.
In attuazione dell'art. 6 del CCNL 6 luglio 1995 e dei successivi accordi, L'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio regionale delle Marche, tramite le risultanze degli indicatori fissati dalle parti nazionali definite nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella determinazione dell'E.E.T. la cui incidenza sugli istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL, le parti tengono conto, nella regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:
- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti nelle casse edili delle Marche e relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei Lavori pubblici aggiudicati nella Regione Marche dalle imprese regionali;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;
- Numero delle ore complessivamente lavorate dai lavoratori nella regione;
- Numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edili.
- Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nella regione Marche.
Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo.
La determinazione annuale dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre/30 settembre 1998, che viene individuato dalle parti quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto, avendo le stesse rilevato i dati relativi a tale periodo preso a base di riferimento.
Per l'anno 1999 l'E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato a titolo di anticipo nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio attualmente vigenti, secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.
Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del dl 25.3. 1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alle presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale, anche in funziona degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2. (Sommario)
Art. 6 - Misura dell'Elemento Economico Territoriale
La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal precedente articolo viene determinata in base alle tabelle sotto riportate:
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Livelli |
Paga base al 1° ottobre '98 |
Incremento E.T.T. (7%) |
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8° |
2.066.909 |
144.684 |
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7° |
1.736.204 |
121.534 |
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6° |
1.488.174 |
104.172 |
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5° |
1.264.947 |
88.546 |
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4° |
1.128.533 |
78.997 |
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3° |
1.049.989 |
73.499 |
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2° |
942.510 |
65.976 |
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1° |
830.764 |
58.153 |
La retribuzione oraria si determina dividendo la cifra mensile per 173. (Sommario)
Art. 7- Decorrenza e Durata
Quanto previsto dagli Artt. 2, 3, 4, 5 e 6 avrà decorrenza dal 10 febbraio 1999. Il presente contratto è valido per tutto il territorio regionale e avrà durata fino al 31 luglio 2001. (Sommario)
Il giorno 25 febbraio 1999 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche,
tra
- le Organizzazioni della Cooperazione:
- LEGACOOP Marche;
- CONFCOOPERATIVE Marche;
- AGCI Marche;
e
- le OO.SS.:
- FILLEA CGIL;
- FILCA CISL;
- FENEAL UIL;
ad integrazione dell'Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo sottoscritto in data odierna si è convenuto quanto segue:
in considerazione della durata e complessità della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo sopra citato, ai lavoratori (operai e impiegati) in forza alla data del 25 febbraio 1999 verrà corrisposto, a titolo di una tantum, un importo pari a lire 200.000 (duecentomila) lorde che verrà erogato con la retribuzione del mese di febbraio 1999.
Tale importo sarà proporzionato all'anzianità aziendale maturata nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 gennaio 1999, ed a tal fine i ratei di anzianità superiori a 15 giorni verranno considerati mesi interi.
La cifra di cui sopra è da considerare omnicomprensiva e non produce alcun effetto sugli altri istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR. (Sommario)